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Capire in quale categoria deve essere compreso l’intervento di ristrutturazione che si intende eseguire non è semplice come potrebbe sembrare, ma è fondamentale per stabilire quali permessi bisogna chiedere e da quali si è dispensati e a quali agevolazioni si può accedere.

Le indicazioni che possiamo dare in tal senso sono comunque indicazioni di massima, perché ciò che realmente conta per definire i propri diritti e doveri in tema di ristrutturazione è la consultazione dei regolamenti edilizi dei singoli comuni, i quali comunque non dovrebbero mai andare in contrasto con le leggi dello Stato.

Un assioma che purtroppo non sempre viene rispettato dagli amministratori comunali.

Per agevolare i rapporti con il cittadino il Testo unico dell’Edilizia stabilisce che ogni Comune deve aprire e mettere a disposizione uno “Sportello unico dell’Edilizia” con compiti ben specifici e che è importante consultare per raccogliere tutte le necessarie informazioni normative e fiscali, prima di procedere con qualsiasi intervento di ristrutturazione. Riportiamo integralmente i comma 2 e 3 dell’articolo 5(R) del Testo unico dell’Edilizia, dedicati proprio allo Sportello unico dell’Edilizia:

2. Tale ufficio (Sportello unico dell’Edilizia) provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte seconda del testo unico.
 
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 (Sportello unico dell’Edilizia) acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

Marzo 2006

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