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Dal primo giorno di luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021 è possibile accedere al Superbonus del 110% per gli interventi di miglioramento energetico degli edifici, previsto nel famoso Decreto Rilancio (nr. 34 del 19 maggio 2020).

Questo è quello che avremmo voluto scrivere presentando i diversi provvedimenti e agevolazioni. Non sarà così perché il Governo non ha ancora emanato i circa 100 decreti attuativi necessari per l’applicazione del Superbonus e di tutti gli altri provvedimenti compresi nel Decreto Rilancio.

Non lo ha fatto perché sta aspettando la conversione in legge del decreto da parte del Parlamento. Dal 26 maggio 2020 il decreto è all’esame della Commissione che, una volta apportate le variazioni richieste dai tanti emendamenti presentati, ripasserà il decreto al Parlamento per la definitiva conversione in legge. A quel punto il Governo dovrà preparare oltre 100 decreti attuativi per regolamentare l’accesso ai benefici previsti dalla legge.

Ad oggi (mentre stiamo scrivendo è la mattina del 30 giugno 2020 – n.d.r.) il decreto è ancora all’esame della Commissione e, per rispettare il termine dei 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Parlamento dovrebbe convertire in legge il Decreto Rilancio entro il 18 luglio.

Ciò significa che, considerando che in agosto il Parlamento è a ranghi ridotti per le ferie estive, sarà molto probabile che i cittadini e le imprese dovranno aspettare settembre per poter accedere al Superbonus e alle agevolazioni previste nel Decreto Rilancio.

I contenuti del superbonus del 110%

In attesa della sua definitiva entrata in vigore vediamo nel dettaglio i contenuti di quello che tutti chiamano Superbonus.

Qualcuno ha pensato che con questo decreto fosse possibile ristrutturare casa senza spendere un quattrino, o meglio recuperando interamente l’investimento nei 5 anni successivi.

Non è esattamente così infatti la detrazione del 110% può essere applicata solo per interventi migliorativi riguardo al risparmio energetico.

Tali interventi sono enunciati nell’articolo 119 del decreto e riguardano (riportiamo fedelmente il testo del decreto):

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità’ immobiliari che compongono l’edificio.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A … La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (anche in questo caso l’ammontare complessivo non può superare i 30.000 euro – n.d.r.)

Tali interventi possono accedere alla detrazione del 110% alla condizione che comportino “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più’ alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato.

Altro aspetto importante riguarda l’applicabilità della detrazione del 110% solo agli edifici residenziali in cui il richiedente è residente e non alle seconde case (su questo punto esistono specifici emendamenti che vorrebbero allargare alla seconda casa il Superbonus, ma per questo dovremo aspettare la conversione in legge del decreto).

Il vecchio ecobonus resta in vigore

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal cosiddetto Ecobonus, già in vigore da qualche anno, rimangono validi con agevolazioni che variano dal 50 al 75% a seconda dell’intervento eseguito.

La novità sta nel fatto che gli interventi soggetti ad Ecobonus possono rientrare nell’agevolazione del 110% se eseguiti contestualmente a uno dei tre interventi previsti dal Superbonus.

Lo stesso accade anche per i sistemi fotovoltaici e le colonnine per l’alimentazione elettrica delle vetture, che potranno accedere all’agevolazione del 110% solo se la loro installazione sarà contestuale a uno dei 3 interventi principali, oggetto di Superbonus.

Ristrutturazione facciate

Rimane ovviamente valida anche la detrazione del 90%, introdotta con la Legge di Bilancio 2020, per la ristrutturazione delle facciate e in particolare per i seguenti interventi:

  • pulitura, intonacatura e tinteggiatura esterna della facciata;
  • pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi (es: marmi e decorazioni);
  • rifacimento di ringhiere;
  • impianti pluviali (grondaie);
  • interventi che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie.

Nell’ultimo caso, se l’intervento sull’intonaco coincide con un progetto di riqualificazione energetica, anche la ristrutturazione della facciata rientrerà nel Superbonus del 110%.

Giugno 2020

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