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Bonus Mobili prorogato fino al 2024
Indice
La detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è stata estesa agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024, ma può essere richiesta solo a fronte di un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore ai 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. Cifre sensibilmente ridimensionate rispetto al tetto di spesa di 16.000 euro previsto per il 2021.
Bonus mobili ed elettrodomestici legato alla ristrutturazione della casa
Per accedere alla detrazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono stati acquistati i mobili e i grandi elettrodomestici in questione.
La data di avvio dei lavori deve essere certificata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalle norme edilizie, oppure dalla comunicazione preventiva all’Asl indicante la data di inizio lavori. Nel caso si tratti di lavori dove non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, sarà necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
L’importo massimo di spesa va riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione, quindi, nel caso venissero eseguiti lavori su più unità immobiliari sarà possibile accedere alla detrazione più volte.
Quali sono i beni che possono accedere alla detrazione
Per quanto riguarda il 2022 la detrazione può essere richiesta gli acquisti fatti fino al 31 dicembre 2021 di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Nei mobili si comprendono: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono soggetti a detrazione, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
Ristrutturazioni in condominio
Per quanto riguarda la ristrutturazione delle parti comuni condominiali, la detrazione per mobili ed elettrodomestici può essere richiesta solo per le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere.
Non è consentito ai condomini di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
Pagamenti e documenti
Per accedere alla detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
I documenti da conservare sono: l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
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