La muratura
I certificati di collaudo e di agibilità
Al termine di lavori importanti di ristrutturazione, che hanno visto il coinvolgimento di un professionista, generalmente un architetto, per progettare e seguire i lavori stessi, sarà importante richiedergli il “certificato di collaudo“, cioè il documento che attesta la conformità dei lavori al progetto presentato.
Oltre al certificato di collaudo, per concludere l’iter normativo di una ristrutturazione, occorre richiedere il “certificato di agibilità“, certificato che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici (o porzione di essi soggetti all’intervento di ristrutturazione) e degli impianti negli stessi installati.
Il certificato di agibilità deve essere richiesto solo se gli interventi eseguiti riguardavano in qualche modo le condizioni che abbiamo elencato (es: bagni, impianti di riscaldamento, ristrutturazione muraria portante, ecc.) oppure se hanno compreso ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali della struttura.
Il certificato di agibilità deve essere richiesto, entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, allo Sportello unico dell’Edilizia del proprio Comune.
Lo Sportello unico dovrà comunicare, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nome del responsabile comunale ed entro 30 giorni, sempre dalla ricezione della domanda, il dirigente in questione, o l’ufficio competente, previa eventuale (non tassativa) ispezione, dovrà rilasciare il certificato.
Se tutto ciò non accade l’agibilità si intende immediatamente attestata nel caso sia stato rilasciato il parere positivo dell’A.S.L., mentre nel caso di autodichiarazione il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.
Si tenga conto che questa procedura temporale può essere interrotta una sola volta dal responsabile comunale del procedimento, tale interruzione però può essere operativa solo se avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda ed esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di 30 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Marzo 2006
Aggiornamento gennaio 2018
Il Certificato di Agibilità è stato sostituito dal decreto Scia 2 (dlgs 222/2016) con la segnalazione certificata per l’agibilità.
Lo scopo del decreto è quello di accelerare e semplificare le pratiche per l’agibilità.
La novità fondamentale che è stata introdotta con questo decreto prevede che, mentre prima era il Comune a verificare le condizioni necessarie per concedere l’agibilità, ora è direttamente il professionista abilitato (può essere il direttore dei lavori) ad autodichiarare l’agibilità tramite la compilazione di un modulo standard che i Comuni italiani sono tenuti ad adottare.
La segnalazione di certificata agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori e deve essere corredata dalla documentazione impiantistica, strutturale e catastale riguardante l’immobile in questione.
Rispondi