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Incentivi e normative per l’energia solare

a cura di Bricoliamo.com Avatar photo

La materia riguardante la legislazione in tema di energia solare, e in particolare sull’energia prodotta con sistemi fotovoltaici, non è affatto di semplice lettura e interpretazione.

Abbiamo fatto un lungo e accurato lavoro di ricerca e abbiamo cercato di semplificare i concetti fondamentali, in modo da poter avere almeno le informazioni indispensabili di base, necessarie per iniziare qualsiasi ragionamento relativamente alla scelta di approvvigionare la propria casa con energia solare.

Le autorizzazioni necessarie

Sia per gli impianti solari termici che per quelli fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kW (che sono quelli normalmente installati dai privati cittadini) non occorrono autorizzazioni particolari.

E’ sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), come per la maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria.

Fanno eccezione le installazioni in zone protette, soggette a vincoli paesaggistici o architettonici: in questi casi occorre richiedere un “nulla osta” alla competente autorità sul territorio (ufficio tecnico del Comune).

Nel caso si intenda richiedere le incentivazioni previste dal cosiddetto “conto energia“, per la produzione di energia elettrica con un impianto fotovoltaico è necessario invece avere le debite autorizzazioni del proprio ufficio tecnico comunale, in quanto richieste all’atto della presentazione della domanda di accesso alle incentivazioni stesse.

E’ importante rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune in cui si intende realizzare l’impianto perché le autorizzazioni necessarie possono variare da Regione a Regione.

Gli incentivi e il conto energia

Per quanto riguarda gli impianti di solare termico ogni Regione propone incentivi diversi, quindi, ancora una volta per avere informazioni esatte occorre rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune.

In generale sono erogati contributi a fondo perduto nella misura del 20-30% o del costo dei pannelli solari o in base alla resa lorda solare espressa in kWh dell’impianto progettato.

Assai più complesso è il quadro di riferimento per gli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica con un sistema fotovoltaico. Si tratta del cosiddetto “conto energia” regolato dal Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 con la successiva integrazione con il Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2006 e le relative delibere attuative dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) nr. 188/05 del 14 settembre 2005 e nr. 40/06 del 24 febbraio 2006.

Detto questo cerchiamo di capire che cosa significa “conto energia”. In sostanza i clienti della rete elettrica nazionale che decidono di installare un sistema fotovoltaico per la produzione di energia elettrica possono diventare essi stessi produttori e quindi vendere l’energia elettrica prodotta dal proprio impianto al gestore elettrico nazionale.

Le domande per accedere al “conto energia” possono essere inviate esclusivamente nei periodi dall’1 al 31 marzo, dall’1 al 30 giugno, dall’1 al 30 settembre o dall’1 al 31 dicembre di ciascun anno al GRTN (Gestore del Sistema Elettrico).

Sarà lo stesso GRTN a corrispondere i pagamenti derivanti dagli incentivi e dalla gestione del “conto energia“.

L’accettazione della domanda non è automatica in quanto è stato previsto un tetto rispetto alla potenza complessiva incentivabile che, con il DM del 6 febbraio 2006 è stato portato da 100 a 500 MW.

Ciò significa che sarà molto più facile avere l’autorizzazione e quindi gli incentivi.

Vediamo ora nel dettaglio come funziona il conto energia e quanto sono convenienti gli incentivi. In sostanza il cliente che ha ottenuto l’autorizzazione e ha installato un impianto fotovoltaico potrà vendere l’energia prodotta al gestore elettrico nazionale, ricevendo per gli impianti da 1 a 20 kWp una cifra pari a 0,445 euro al kWh mentre per gli impianti da 20 kWp a 50 kWp la cifra si alza a 0,460 euro al kWh.

Esistono incentivi anche per potenze superiori ai 50 kWp, che però in questa sede non prendiamo in considerazione perché riguardano fondamentalmente le aziende; ricordiamoci che con un impianto da 3 kWp si soddisfa il consumo di una famiglia media italiana.

Tenendo conto che il prezzo medio dell’energia elettrica che normalmente arriva nelle nostre case e che paghiamo normalmente in bolletta è di 0,180 euro al kWh il vantaggio è evidente.

In pratica con il “conto energia” si avrà la possibilità di vendere l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico al gestore elettrico nazionale ad un prezzo di circa due volte e mezzo superiore al prezzo medio praticato dal gestore nel momento in cui la si riacquista per le proprie necessità di casa. Il disavanzo è tutto guadagno o risparmio, dipende dai punti di vista.

Per poter calcolare con esattezza la quantità di energia che si produce, consentendo così la possibilità di fare i conti, occorre installare un secondo contatore all’uscita dell’inverter dell’impianto fotovoltaico

Gli incentivi previsti saranno validi e quindi corrisposti dal GRTN per 20 anni dalla data di connessione alla rete del proprio impianto fotovoltaico. Il gestore per 20 anni dovrà comprare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico autorizzato al prezzo pattuito all’inizio del “conto energia“.

Scambio sul posto o cessione dell’energia alla rete

Per gli impianti fotovoltaici da 1 a 20 kWp, che sono quelli che più ci interessano, il DM del 6 febbraio 2006, ampliando le possibilità previste dal precedente decreto del 28 luglio 2005, esistono due modalità per accedere al “conto energia“: lo scambio sul posto oppure la cessione dell’energia prodotta alla rete.

Nel caso del servizio di scambio sul posto (delibera AEEG nr. 28/06) l’energia incentivata è quella prodotta e consumata sul posto dall’utenza collegata direttamente all’impianto: il saldo viene fatto a fine anno e l’eventuale produzione in eccesso è considerata un credito per l’anno successivo.

Nel caso invece dalla cessione dell’energia alla rete l’energia incentivata è tutta quella prodotta che può essere o immessa completamente nella rete del distributore oppure utilizzata tutta o in parte in loco ma solo nel momento in cui viene prodotta, mentre la parte eccedente i consumi viene immessa nella rete.

Utilizzare la propria energia solo nel momento in cui viene prodotta significa che l’eventuale prelievo di energia dalla rete nei momenti in cui l’impianto fotovoltaico non produce energia perché è notte o perché è una giornata senza sole, torna ad essere regolato come un normale contratto non incentivato.

Nel caso della cessione dell’energia l’incentivo passa a 0,460 euro al kWh anche per gli impianti da 1 a 20 kWp.

In sostanza possiamo arrivare ad una sintesi secondo la quale se con il proprio impianto fotovoltaico si intende soddisfare il proprio fabbisogno eliminando il costo della bolletta dell’energia elettrica conviene orientarsi allo scambio sul posto, se invece l’obbiettivo è guadagnare denaro con la produzione di energia è meglio orientarsi alla cessione alla rete.

Tale possibilità di scelta per gli impianti da 1 a 20 kWp è stata introdotta dal DM del febbraio 2006, prima esisteva solo l’opzione dello scambio sul posto.

In tal senso gli utenti che hanno presentato la domanda prima dell’entrata in vigore del decreto possono passare dalla soluzione dello scambio sul posto a quella della cessione dell’energia alla rete solo se l’impianto fotovoltaico non è ancora in servizio, facendone comunicazione al distributore e al GRTN al momento della richiesta di connessione alla rete o integrando la richiesta se già presentata.

Marzo 2006

Aggiornamento gennaio 2018

Gli importanti incentivi che hanno stimolato la diffusione del solare e del fotovoltaico in Italia sono definitivamente tramontati nel 2013 con l’esaurimento del quinto e ultimo “Conto Energia”.

Tuttavia lo sviluppo tecnologico e l’abbassamento dei costi degli impianti rendono la scelta solare comunque conveniente.

Per quanto riguarda agevolazioni e sgravi oggi gli impianti solari e fotovoltaici possono rientrare negli incentivi fiscali per la ristrutturazione edilizia.

In particolare per l’acquisto di un impianto fotovoltaico i privati possono beneficiare di una detrazione Irpef del 50% sul costo sostenuto, da diluire in 10 anni e per un ammontare complessivo non superiore ai 96 mila euro.

Per quanto riguarda gli impianti solari per l’acqua calda si può accedere ai vantaggi previsti dall’Ecobonus 2017/2021 che prevedono detrazioni Irpef o Ires dal 65 al 75%.

Per accedere ai vantaggi dell’Ecobonus è necessario dimostrare con un certificato d’iscrizione al catasto che si tratta di un immobile già esistente e non di un nuovo immobile.

Bisogna poi documentare tutte le spese sostenute ed è necessario che i pannelli solari installati siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976.

Infine occorre allega una dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori che attesti gli interventi eseguiti e una certificazione energetica dell’immobile da richiedere agli uffici competenti della Regione (in alternativa si può esibire un attestato di qualificazione energetica redatto da un professionista abilitato).

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