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Stop alla formaldeide
Nel mese di dicembre 2008, sulla Gazzetta Ufficiale n.228 è stato pubblicato il decreto legge del 10 ottobre 2008 con cui il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha emanato nuove regole riguardanti la fabbricazione, l’importazione e l’immissione in commercio di pannelli a base di legno e manufatti, sia semilavorati sia prodotti finiti, contenenti formaldeide.
Il decreto è stato proposto e sostenuto da Assopannelli, l’Associazione nazionale fabbricanti pannelli e semilavorati in legno, facente parte di Federlegno-Arredo, dimostrando una significativa sensibilità verso la salute dei lavoratori del comparto e dei consumatori.
Il decreto prende atto degli studi sugli effetti cancerogeni della formaldeide realizzati dell’International Agency Research on Cancer (IARC), che ha classificato la formaldeide nel gruppo 1 quale agente cancerogeno accertato per l’uomo, e da autorevoli enti tra cui l’Organizzazione mondiale della Sanità, che ha raccomandato un limite di concentrazione di formaldeide pari a 0.1 ppm (0,124 mg/metro cubo).
La formaldeide è utilizzata come vernice collante di pannelli in legno di truciolato, nobilitato o Medium-density fibreboard, è contenuta nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti e nelle pareti divisorie degli uffici open space.
La formaldeide è tossica nell’immediato e negli anni seguenti, perché con il tempo tende a distaccarsi disperdendosi nell’ambiente.
I problemi causati dalla formaldeide possono essere di diversa natura e, nelle persone particolarmente deboli o ammalate, possono provocare sintomi anche se la presenza di formaldeie è a norma di legge.
La formaldeide provoca, anche in piccole concentrazioni, irritazioni e infiammazioni agli occhi (pruriti, lacrimazione), alle vie respiratorie (naso, gola, polmoni) e alla pelle arrossamento, prurito, eczemi).
Può anche avere delle conseguenze a livello neurologico, traducendosi in stanchezza, angosce, emicranie, nausea, sonnolenza o vertigini.
Il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali stabilisce le
“disposizioni riguardanti la fabbricazione, l’importazione e l’immissione in commercio di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti aldeide formica, di seguito indicata come formaldeide, al fine di garantire la protezione della salute umana nel loro impiego negli ambienti di vita e soggiorno (ambienti indoor)“. In questo senso il comma 1 dell’articolo 2 specifica che “I pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti formaldeide, non possono essere immessi in commercio se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell’aria dell’ambiente di prova, come definito dalle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3)“.
Il fatto che sia i pannelli che i manufatti con essi realizzati siano a norma in termini di contenuto massimo di formaldeide dovrà essere testimoniato chiaramente da una dichiarazione di conformità riportata sull’etichetta o sulla confezione del pannello stesso.
La raccomandazione è quindi quella di controllare la presenza di tale dichiarazione e di non acquistare pannelli che non ne siano dotati.
Tale dichiarazione deve essere apposta sul pannello direttamente dal produttore, il quale è tenuto a effettuare il controllo di produzione in fabbrica e ad eseguire ogni anno una prova al fine di verificare la riproducibilità e affidabilità della loro tecnologia.
La violazione del decreto può portare a pene pecuniarie fino a 5 mila euro e, nei casi più gravi, all’arresto fino a sei mesi.
Gennaio 2009 (AGGIORNAMENTO GENNAIO 2020: IL DECRETO REGOLA TUTT’ORA LA MATERIA)
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